Il ricorso introduttivo deve contenere l'indicazione del nominativo e domicilio degli altri soggetti legati da vincoli affettivi o di parentela con la persona destinataria della misura di protezione.
A tali soggetti può ritenersi applicabile — sia pure mutatis mutandis — un orientamento già formatosi in tema di interdizione, che considera gli stessi non delle parti effettive del procedimento o, peggio ancora, dei litisconsorti, bensì unicamente degli informatori, soggetti destinati a rappresentare una fonte ulteriore di conoscenza per il giudice. Sotto questo aspetto, quindi, la mancata audizione di alcuni di questi soggetti non determina alcuna nullità insanabile ed il parente pretermesso non potrà di per sé solo impugnare il decreto del G.T. ma dovrà altresì allegare e dimostrare che la propria mancata audizione ha determinato un vulnus per l'attività cognitiva.
In linea con tale impostazione si è espressa la Corte d'appello felsinea (App. Bologna, 16 dicembre 2005), ritenendo che "è inammissibile il reclamo proposto da nipote e pronipote del beneficiario le quali propongono reclamo, chiedendo la revoca del decreto di nomina, in considerazione della mancata notifica del ricorso nei loro confronti. Parenti ed affini non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito "consultivo" per il giudice; essi, pertanto non sono qualificabili come parti necessarie del procedimento. Né, a contrario può valere la considerazione che, nel procedimento di interdizione, la legittimazione ad impugnare è attribuita, a certe condizioni, ai parenti entro il quarto grado dell'interdicendo; ciò che avviene, più esattamente, solo qualora detti parenti deducano fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione".
Con ulteriore pronuncia adesiva a tale indirizzo, Cass. 5 giugno 2013, n. 14190 ha rilevato che "nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale".