09.06 - Chi è legittimato a proporre il ricorso?

La legittimazione a proporre il ricorso viene riconosciuta, in linea con l'esigenza di favorire l'accesso a questo istituto, oltre che ai parenti ed al Pubblico ministero, anche alla stessa persona interessata all'applicazione della misura, nonché ai responsabili dei servizi sociali o sanitari che hanno in cura il beneficiario. Operando una schematizzazione di sintesi, risultano legittimati i seguenti soggetti:

BENEFICIARIO: le norme riconoscono una piena legittimazione processuale allo stesso soggetto interessato, il quale non soltanto ha la possibilità (riconosciuta dall'art. 408 c. 1 c.c.) di nominare il proprio futuro ADS per il caso in cui sopraggiunga la propria incapacità, ma altresì di proporre la propria richiesta al GT anche nel caso in cui tale incapacità o difetto di autonomia gestionale già sussista:

CONIUGE, STABILE CONVIVENTE, PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO E AFFINI ENTRO IL SECONDO: opera in questa parte il rinvio dell'art. 406 c.c. al successivo art. 417 c.c.

PUBBLICO MINISTERO: la legittimazione affidata al pubblico ministero si spiega, oltre per la rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco, anche come norma di chiusura in grado di fornire una legittimazione concorrente in grado di garantire un'operatività effettiva all'istituto, anche di fronte ad eventuali ipotesi di assenza di parenti, di solitudine morale ed affettiva del beneficiario o di semplice inerzia

TUTORE E CURATORE: come si evince dal secondo comma dell'art. 406 c.c., è possibile richiedere la nomina di un ADS anche alla persona che si trovi in stato di interdizione o di inabilitazione, purché in tal caso sia congiuntamente richiesta la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione avanti al giudice competente per quest'ultima misura

RESPONSABILI SERVIZI SANITARI E SOCIALI: l'art. 406 ult. co. c.c. impone a tali soggetti che hanno in cura l'interessato, ove a conoscenza di fatti o situazioni che rendano opportuna l'apertura del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, l'obbligo di proporre al Giudice tutelare il relativo ricorso o ad informarne il pubblico ministero.


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