09.04 - Quale contenuto deve avere il ricorso introduttivo?

Al contenuto di detto atto, in effetti, è dedicato il solo art. 407 c.c., ove si afferma che "il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario".

Accanto alla necessaria identificazione del soggetto beneficiario della misura, quindi, il contenuto minimale sembra richiedere unicamente (oltre alla logica individuazione delle generalità del ricorrente e della sua relazione con la persona priva di autonomia, al fine di una necessaria verifica della legittimazione) la mera esplicitazione delle ragioni per cui si domanda il sostegno e l'indicazione di eventuali parenti, coniuge e/o convivente.

Quanto al primo aspetto, un elementare dovere di collaborazione della parte con il giudice porta a ritenere la necessità (ove disponibile) di produrre eventuali certificati medici o relazioni dei servizi sociali che hanno in cura l'interessato, al fine di chiarire in modo succinto ma sufficientemente preciso e documentare la natura non meramente esplorativa del ricorso e l'esistenza concreta di presupposti o situazioni tali da limitare l'autonomia del soggetto, ferma restando la centralità dell'audizione e quindi delle notizie ed impressioni che il G.T. è in grado di ricavare dall'esame diretto e dal confronto con il beneficiario.

Non costituisce contenuto tipico del ricorso—pur se detta indicazione appare sempre opportuna — neppure l'indicazione del nominativo del soggetto che si vorrebbe nominare quale ADS. In effetti, trattando della residualità dell'istituto dell'interdizione, Cass. 1 marzo 2010, n. 4866 ha chiarito che non osta all'applicazione della misura del sostegno la circostanza che il beneficiario non abbia indicato il nominativo dell'ADS né le concrete esigenze che occorre aiutare o promuovere.

Secondo una diffusa opinione, lo scarno contenuto dell'art. 407 cc deve essere integrato dall'art. 125 c.p.c., il cui primo comma, nel testo da ultimo novellato dalla l. 12 novembre 2011, n. 183, afferma: "salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax".

Naturalmente siffatta estensione va intesa secondo una implicita clausola generale di "compatibilità". Così, tutta la parte relativa al difensore sarà normalmente inapplicabile, mentre anche le parti del ricorso relative all' "oggetto", alle "ragioni della domanda" ed alle "conclusioni" si ritiene debbano essere interpretate con una certa liberalità, posto l'evidente favor del legislatore per un accesso più libero ed ampio a questo istituto, senza le ingessature tipiche del giudizio di interdizione e con forme semplificate e deformalizzate tipiche dei procedimenti camerali, nei quali non si ravvisano normalmente preclusioni anticipate rispetto alla fase decisoria.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?