06.05 - Il solo deficit motorio (permanente) può condurre all’apertura di un’amministrazione di sostegno?

Sì, la legge  n. 6 del 2004, in maniera del tutto innovativa, si riferisce alle infermità fisiche oltre che a quelle intellettive e non richiede necessariamente uno stato di  incapacità di intendere e di volere.  Il riferimento alle patologie è del tutto generico ed indeterminato, sicché sono state espresse differenze di opinione sulla  necessità di una patologia per aprire una ADS. 

Non v’è dubbio che lo strumento introdotto nel 2004 valorizzi ogni elemento di autonomia e di capacità del soggetto. L’amministratore viene affiancato al soggetto beneficiario per aiutarlo e, in linea di massima, non per sostituirlo. Il beneficiario, se non sia strettamente necessario fare diversamente, per la generalità dei suoi rapporti conserva la capacità di agire, e comunque ha diritto a mantenere, anche indirettamente, il controllo dei propri interessi. 

In accordo con quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità (CRPD), l’impossibilità di provvedere ai propri interessi, pertanto, non deve essere valutata sul piano medico, quasi ricercando un effetto immediato e diretto della patologia; deve, invece, essere valutata come concreta impossibilità a far fronte alle proprie esigenze di vita.

Vero è che la persona con deficit motorio, potrebbe fare ricorso a strumenti quali il mandato o la procura.

Tuttavia, ricorrere all'ADS in caso di disabilità solo motoria – se la persona con disabilità è d'accordo -  può essere utile. Infatti, la legge pone al centro  gli interessi del beneficiario, ritagliando "sulla sua misura" l’intervento, per renderlo più idoneo al caso concreto. 

 L'ADS può essere uno strumento più utile e più duttile rispetto alla rappresentanza prevista nel codice civile, la quale è più adatta alla tutela di interessi materiali, opera sul piano negoziale, e per questo non è idonea, al pari dell’ads, a soddisfare esigenze di tipo diverso.  

La figura dell'amministratore di sostegno presenta alcune caratteristiche peculiari, che ben la differenziano da quella del mandato: è nominato dal giudice tutelare il quale ne controlla il comportamento; non è soggetto alle norme sul mandato; gli atti compiuti in costanza di amministrazione di sostegno sono soggetti ad un regime di annullabilità particolare, perciò l'amministratore potrebbe fornire maggiori garanzie rispetto ad un procuratore o ad un mandatario. 

I poteri dell’amministratore, da esercitarsi d’accordo col beneficiario, coinciderebbero, quanto all’estensione ed all’oggetto, con quelli di un procuratore speciale. Infatti, talvolta, si è parlato di amministrazione di sostegno come “procura di sostegno” o “procura vigilata”.

In breve: in caso di disabilità motoria ADS sì, ma con cautela estrema, e ricordando il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere dove e con chi desiderano, con la stessa libertà di scelta degli altri, godendo della  piena inclusione e partecipazione (art. 19 CRPD).


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?