06.02 - E’ possibile costruire categorie generali di beneficiari?

La risposta è sicuramente affermativa. L’art. 404 c.c. individua i soggetti a cui è applicabile l’istituto dell’amministrazione di sostegno in tutti coloro che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi civili e/o patrimoniali: il pensiero va alle persone disabili motorie o mentali, ai soggetti affetti da menomazioni psichiche di qualsiasi genere, ai non vedenti e ai sordi dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente (come richiesto dalla formulazione, ormai di fatto superata, dell’art. 415, comma terzo, c.c.), agli anziani non autosufficienti, agli alcoolisti, ai lungodegenti, ai tossicodipendenti, ai soggetti affetti da anoressia/bulimia, da forme temporanee di amnesia, ai prodighi, ai malati da gioco, ecc. 

È comunque auspicabile che questa già ricca area di beneficiari possa allargarsi fino a ricomprendervi anche quelle persone che, pur non soffrendo di alcuna menomazione fisica o psichica che precluda loro di provvedere alla cura dei propri interessi, pur tuttavia siano prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, versando in uno stato di inadeguatezza gestionale o di spaesamento/riluttanza sul terreno burocratico, nei rapporti interpersonali, divisi tra la diffidenza cronica e l’esagerata (e mal riposta) fiducia, e nella gestione di sé [P. Cendon, Ads e nuove protezioni, in www.personaedanno.it]. 

Quindi, “l’amministrazione di sostegno, in forza delle nuove norme, dev’essere concessa non soltanto agli infermi di mente, ma anche a chi sia nell’incapacità di relazionarsi” (Trib. Modena, 17.5.2006, Iuris Data, voce Amministrazione di sostegno).

Va evidenziato l’orientamento secondo cui la misura protettiva è inutile in presenza di una rete familiare attenta e non conflittuale oppure di una rete vicariale e/o assistenziale [P. Cendon – R. Rossi, Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche, Torino, 2009, II, 397 e 398] in grado di aiutare e di surrogare egregiamente la persona nel provvedere ai propri interessi, tanto più se si tratta di soggetti con limitata difficoltà di espletamento delle funzioni di vita quotidiana (Trib. Vercelli, 16.10.2015, in www.personaedanno.it) Nello stesso senso - laddove la persona sia collocata in struttura di assistenza sanitaria e ospitalità, retribuita per il suo compito - Trib. Milano, 3.11.2014, www.personaedanno.it.

 Senza dimenticare l’art. 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che, nelle lettere b) e c), stabilisce che le persone disabili devono avere assicurato il diritto di accedere ai servizi di sostegno domiciliare, residenziale e di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria e di avere a disposizione i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione, adattate ai loro bisogni.

Si possono individuare tre categorie generali di possibili beneficiari: 1) quella dei soggetti impediti, per ragione di carattere fisico e psichico, a fare o decidere qualcosa da soli (persone in coma profondo o colpite da gravi forme di ictus o affette da demenza grave, malati terminali, ecc.). Si tratta di persone impossibilitate giuridicamente a produrre pregiudizio a sé e/o ai terzi; 2) quella dei soggetti in buona forma psichica ma con problemi di ordine fisico/sensoriale, non assistiti da familiari/amici/conoscenti (persone disabili fisiche o affette da disagio che comporta un’infermità anche temporanea, ecc.). Si tratta di persone non in grado di badare adeguatamente a sé stesse in ogni aspetto del vivere quotidiano, ma che, tuttavia, necessitano di un’amministrazione di sostegno non incapacitante, con conservazione di una capacità tale da compiere al 100% gli atti negoziali; 3) quella dei soggetti affetti da patologie psichiche non ablative ma comportanti il pericolo di sperpero o di autolesionismo (schizofrenia grave, Alzheimer avanzato, paranoia acuta, depressione grave, ecc.). Si tratta di persone che possono porre in essere atti pregiudizievoli o non compiere atti strettamente necessari alle esigenze patrimoniali e personali del soggetto [P. Cendon, Amministrazione di sostegno e combinazioni antropologiche, in www.altalex.com].

Alle categorie illustrate può affiancarsi un’altra categoria di persone che, secondo le disposizioni dell’art. 4 della legge 217/2019, dispongano delle proprie scelte di cura nell’ipotesi in cui non siano in grado di esternare la propria volontà. La norma prevede infatti la possibilità - nel disporre anticipatamente del trattamento sanitario cui si intende o meno sottoporsi nell’ipotesi di sopraggiunta impossibilità ad autodeterminarsi – di nominare un fiduciario ma anche un amministratore di sostegno che, peraltro, verrebbe inevitabilmente nominato nelle ipotesi di conflittualità decisionale in merito alla validità delle scelte precedentemente compiute dal disponente ovvero nelle ipotesi di rinuncia o impedimento del fiduciario nominato.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?