06.01 - Può essere beneficiaria di AdS la persona che, pur non soffrendo di infermità o di menomazioni fisiche o psichiche, sia priva, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana?

E’ da ritenere di sì, con i limiti indicati nel prosieguo. L’art. 1 della legge 6/2004 è finalizzato alla tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Tale norma è stata definita da Cass. 12.6.2006 n. 13584 “la stella polare” che orienta l’interprete nell’applicazione della Legge 6/2004. Nell’art. 2 della Legge, poi, rileva nuovamente il concetto della privazione dell’autonomia, a prescindere da cause di natura patologica: infatti, l’articolo intitola la rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”. 

Più in generale, si può affermare che presupposto dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno è l’ inadeguatezza gestionale [P. Cendon - R. Rossi, Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche, Torino, 2009, II, 913 e 914], con riferimento al compimento di una o più (se non tutte quante le) operazioni della vita quotidiana, dovuta a cause di natura psichica, fisica, sensoriale, relazionale, anagrafica, logistica, etno-culturale. 

Non si tratta di una distinzione da poco, atteso che, se ci si arresta alla patologia (art. 404 c. c.) avremmo un ambito già piuttosto esteso di beneficiari, che si espande fino a ricomprendervi i depressi; se invece l’orizzonte viene allargato ai “senza autonomia”, allora l’area di applicabilità potrebbe estendersi ulteriormente, fino a ricomprendervi i carcerati (che non siano stati condannati alla pena accessoria dell’interdizione legale), i barboni o gli immigrati.

Per Trib. Varese, 18.6.2010, in Dir. fam. e persone, 2011, 1254 e ss., il concetto di persone “prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana” va inteso anche nel senso di chi, per una causa non necessariamente patologica, non sia in grado di compiere scelte di natura esistenziale.

Conforme è la decisione della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 12998 pubblicata il 15 maggio 2019 (Pres. Valitutti A. – Relatore Caiazzo R.) in www.personaedanno.it, maggio 2019, che nell’occuparsi del diritto di scelta delle cure e della volontà esternata ma non formalizzata dall’amministrando ha evidenziato che presupposto per l’apertura di un procedimento di AdS che sostenga, appunto, e accompagni l’amministrando nelle scelte della cura di sé sia una impossibilità o, meglio, la privazione in tutto o in parte di autonomia della persona che per ciò solo richiede l’attivazione di un sistema di protezione.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?