04.03 - Per quale genere di operazioni è consentito ricorrere all’ AdS?

L’estrema duttilità e flessibilità dell’istituto fanno sì che la nuova misura di protezione può essere utilizzata per il compimento di qualsiasi atto utile e/o necessario al maggior benessere e alla difesa degli interessi del beneficiario.

Tali atti possono riguardare sia la cura patrimonii, cioè l’amministrazione degli interessi patrimoniali del beneficiario, sia la cura personae, cioè il soddisfacimento dei suoi bisogni esistenziali, sia le scelte sanitarie.

Tra gli atti diretti alla salvaguardia degli interessi di tipo prettamente economico-patrimoniale, possiamo ricordare: la vendita, l’acquisto o l’affitto di un immobile, l’assunzione di una badante, l’accettazione di una donazione o di una eredità, la riscossione della pensione o dello stipendio, la gestione dei risparmi, l’istituzione di un trust, la stipula di un contratto atipico di vitalizio assistenziale o di mantenimento, il pagamento delle utenze domestiche, la presentazione della domanda di accertamento di un’invalidità e richiesta di assegno di accompagnamento, l’esercizio di un’impresa commerciale, la compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi, la presentazione della denuncia di successione, ecc.

I compiti dell’amministratore di sostegno possono consistere nel compimento di un singolo atto (ad esempio, la vendita di un immobile), di più atti ben determinati nel corso del tempo o di una categoria di atti omogenea (per es., tutti gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio). 

Riguardo alla cura personae vengono in considerazione anche le scelte residenziali (Trib. Modena, 15 settembre 2004), nonché le iniziative concernenti la separazione personale o il divorzio (Trib. Modena, 26 ottobre 2007 e 25 ottobre 2007). 

Nel novero delle scelte sanitarie vi rientrano anzitutto le scelte relative alla tutela della salute della persona, sia fisica che psichica, come, ad es., la prestazione del “consenso informato” per un intervento chirurgico (Trib. Modena, 28/06/2004 e 15/09/2004) e le scelte di fine vita (per approfondimenti v. cap. § e §).

Non è esclusa, infine, la possibilità di nominare due co-amministratori, con attribuzioni diversificate per competenza: uno per la cura della persona e l’altro per l’amministrazione del patrimonio (Trib. Modena, 24 ottobre 2005).


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?