04.02 - E’ possibile ricorrere all’AdS in tutti i casi di fragilità gestionale?

Secondo l’art. 404 c.c., possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno le persone che si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica.

Una parte della dottrina e della giurisprudenza interpreta la previsione normativa in maniera rigorosa, richiedendo sempre situazioni di impossibilità alla cura dei propri interessi ed escludendo l’applicazione della misura di protezione alle situazioni di semplice fragilità o inadeguatezza gestionale. 

Qualora le persone siano concretamente in grado di esercitare con pienezza i loro diritti avvalendosi dell’efficace e proficuo aiuto di terzi, la figura dell’ads può essere sostituita da una rete familiare attiva, disponibile e attenta alle esigenze della persona e priva al suo interno di conflittualità o di propositi di approfittamento, o dall’intervento di soggetti istituzionali (servizi sociali e psichiatrici) deputati all’ausilio delle persone variamente bisognose (Trib. Vercelli, sentenza 16 ottobre 2015).

Pertanto, la semplice fragilità gestionale non è di per sé elemento sufficiente per giustificare la limitazione della libertà di una persona e sottoporla ai limiti di una misura di protezione giuridica, ancorché blanda, quale è l’amministrazione di sostegno.

Non manca, tuttavia, chi interpreta i presupposti oggettivi e soggettivi della misura di protezione in maniera più ampia, riconoscendo all’amministrazione di sostegno il compito di fronteggiare anche le situazioni di inadeguatezza gestionale in cui si può trovare una persona, perché non in grado di fare fronte autonomamente alle proprie necessità, alla cura dei suoi interessi ed al compimento delle attività della vita quotidiana. 

Nella vita reale, la platea delle persone deboli e fragili è molto ampia e variegata e spesso una piccola difficoltà può apparire insormontabile per una persona anziana o sola, se non si dispone di una rete parentale o amicale attenta, attiva e disponibile.

Anche se le persone anziane non sono contemplate tra i possibili beneficiari dell'amministrazione di sostegno e l'età avanzata non equivale di per sé sola a privazione d'autonomia, sempre più spesso l’allungamento della durata della vita media comporta menomazioni fisiche e psichiche che incidono in maniera rilevante sull'autonomia, per cui l'anziano non è più in grado di provvedere alla cura della sua salute ed alla tutela dei suoi interessi. 

Anzi, proprio in tal caso la finalità dichiarata della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno ne risulterebbe esaltata, ben essendo possibile tutelare con la minor limitazione possibile della capacità di agire la persona anziana, che risulti priva di autonomia nell’espletamento di (talune) funzioni della vita quotidiana (Trib. Modena, decr. 24 febbraio 2005).

L’amministrazione di sostegno svolgerà allora solo una funzione sussidiaria, attraverso l’affiancamento nell’espletamento delle attività quotidiane, nella gestione del patrimonio, nel compimento delle scelte di vita o degli atti giuridici ai quali l’anziano non è in grado di provvedere in autonomia, così da evitare l’isolamento, la solitudine, la depressione o i raggiri.

Altri esempi di fragilità gestionale che spesso richiedono l’aiuto di un terzo sono rappresentati dal disabile psichico non sostenuto dai familiari, né adeguatamente supportato dai servizi socio-sanitari, e neppure collocato in una struttura protetta, o ancora, dal malato terminale, rispetto al quale non sia stata attivata una adeguata forma di assistenza, di “presa in carico”, utile anche per le decisioni di tipo sanitario. 


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