Tale possibilità, pur negativa, è da ammettersi, prevedendolo l'ultimo comma dell'art. 413 c.c. , ma si tratta di un'eventualità assai remota. Questo ipotetico "salto all'indietro" sarà possibile soltanto qualora l'amministrazione di sostegno si riveli inidonea a salvaguardare l'interesse del beneficiario. Invero, tale eventualità dovrebbe venire impedita dall'estrema flessibilità\versatilità applicativa dell'amministrazione di sostegno.
L'eventualità qui considerata si realizzerà previa informazione del pubblico ministero da parte del giudice tutelare, dopodiché il pubblico ministero valuterà se sia il caso di domandare l'interdizione della persona. L'Ads cesserà con la nomina, nell'ambito del giudizio di interdizione, del tutore provvisorio, ovvero con la sentenza definitiva di interdizione.