03.07 - Come si procede alla revoca dell'interdizione e all'apertura dell'Amministrazione di sostegno?

La possibilità di revoca dell' interdizione con la conseguente apertura dell'amministrazione di sostegno è contemplata dall'articolo 406 c.c. secondo comma, in base al quale: "Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima".

Si tratta, dunque, per gli interessati, di attivarsi in una duplice direzione:

- depositando presso l'ufficio del giudice tutelare ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, e contestualmente, 

- inoltrando al tribunale la domanda di revoca della vecchia misura.

È importante tenere presente che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno diverrà efficace soltanto dopo la revoca formale dell'interdizione o dell' inabilitazione. In pratica occorrerà attendere l'avvenuta pubblicazione, mediante deposito in cancelleria, della sentenza che rievoca l'interdizione.

È dunque necessario attivare un doppio binario processuale, con tutte le complicazioni e oneri che ne conseguono. Tuttavia, il legislatore ha predisposto una possibile via d'uscita consentendo che il giudice adito per la revoca della vecchia misura di protezione possa disporre d'ufficio o su domanda di parte la trasmissione degli atti al giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno. In tale caso, il tutore cesserà dalle funzioni dopo la nomina,  anche in via provvisoria, dell'Ads.


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