La risposta è affermativa. Come è stato ben chiarito in talune sentenze di merito, il fatto che esista l'amministrazione di sostegno costituisce motivo per la revoca dell'interdizione (o dell' inabilitaziine) eventualmente in corso (Trib. Bologna, 19 settembre 2007; Trib. Trieste 29 settembre 2006; Trib. Bologna 26 luglio 2006, n. 1891).