03.05 - Dopo la riforma del 2004, interdizione e inabilitazione sono cambiate? E se sì, in cosa è consistito il cambiamento?

La riforma istitutiva dell'amministrazione di sostegno ha portato qualche micro-ammorbidimento dei vecchi istituti, quanto meno sulla carta.

Più esattamente:

- dall'art. 414 c.c. è stata eliminata ogni indicazione relativa al carattere ineluttabile dell'interdizione; vi si afferma, infatti, che il ricorso ad essa sarà dato allorquando ciò sia necessario per la salvaguardia dell'interessato;

- nell'art. 427 c.c. - in base al quale la sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o  successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possono consentire all'interdetto di compiere taluni atti di ordinaria amministrazione (e, per l'inabilitato, anche atti di straordinaria amministrazione) in via autonoma, cioè senza l'assistenza, rispettivamente, del tutore e del curatore

- viene previsto che la persona interdetta o inabilitata possa proporre essa stessa, in  via diretta, ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno (art. 406 c.c.).

Invero, detti aggiustamenti sono rimasti privi di effetti. 

Infatti, la persona che venga interdetta continua a trovarsi, ancora oggi, priva di ogni stilla di sovranità, le sentenze di interdizione sono sempre le stesse, e lo stigma che ne consegue è il medesimo.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?