L'amministrazione di sostegno è retta da una filosofia opposta a quella delle misure di protezione tradizionali, interdizione e inabilitazione.
L'obiettivo enunciato nella legge istitutiva n. 6 del 2004 è, infatti, quello di proteggere la persona priva, in tutto o in parte, di autonomia con la minore limitazione possibile della capacità legale di agire; proteggere senza mortificare, dunque.
L'amministrazione di sostegno non costituisce una risposta oppressiva nè standardizzata, e neppure limitata alla salvaguardia dei soli interessi economici, specie dei familiari e di terzi (Trib. Venezia, 6.12.2005; Trib. Bologna, 21.11.2006).
Rispetto agli istituti tradizionali l'amministrazione di sostegno presenta varie peculiarità.
a) In particolare ed in primo luogo, la nuova misura di protezione assicura un intervento ad ampio raggio relativamente ai soggetti presidiati: non soltanto persone che versano in condizioni di salute precarie, ma anche soggetti che stanno "così così", cioè non abbastanza male da venire interdetti, ma neanche abbastanza bene da cavarsela da soli.
Destinatari dell'amministrazione di sostegno possono essere, in altri termini, sia coloro che tradizionalmente erano destinatari delle misure incapacitanti, e dunque tipicamente i portatori di un'infermità abituale di mente, ma anche coloro che presentano qualche difficoltà, più o meno significativa, nel fronteggiare le incombenze quotidiane e nel tutelare i propri interessi, patrimoniali o personali. Si pensi agli anziani della quarta età, ai tossicodipendenti, agli alcolisti, ai portatori di disabilità fisica o sensoriale, alle persone affette da una patologia neurologica, etc.;
b) l'amministrazione di sostegno, poi, costituisce una misura modulabile, cioè adattabile alle esigenze peculiari del beneficiario, con un'ampia gamma di possibili assetti: dal modello dell'assistenza (contratti da sottoscrivere a doppia firma) a quello della rappresentanza (nel quale l'ads sarà chiamato a rappresentare formalmente, sul piano negoziale, il beneficiario), fino all'eventualità di un'incapacitazione rispetto ad una o più operazioni, laddove occorra-nei casi più gravi-al fine di tutelare il beneficiario;
c) ulteriore peculiarità dell' amministrazione di sostegno è data dalla presenza vigilante del giudice tutelare, nel senso che il fascicolo dell'amministrazione di sostegno rimane sempre aperto presso l'ufficio tutelare, per essere riconsiderato all'occorrenza, a seconda delle esigenze concrete del momento;
d) ancora, costituisce caratteristica propria della nuova misura di protezione la snellezza della procedura, con una serie di facilitazioni previste nel momento della formulazione della domanda.