Dipende dal contenuto del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno:
se esso, ad esempio, contiene limiti espressi alla capacità negoziale del beneficiario, anche il potere di conferire un mandato ad litem sarà annullabile ex art. 413 cod.civ; se, all’opposto i limiti alla capacità negoziale non sono previsti o sono limitati ad altri settori, il mandato conferito sarà valido.
Si pone piuttosto il problema della coesistenza in capo allo stessa persona (di professione avvocato) del ruolo di amministratore di sostegno e di difensore nel processo penale del Beneficiario/imputato.
Il tema va affrontato con riguardo alle caratteristiche del caso concreto dal Giudice Tutelare, alla cui attenzione deve essere sottoposto.
Al riguardo comunque la Suprema Cort ha statuito che la nomina di un difensore di fiducia effettuata dall'amministratore di sostegno dell'indagato (o dell'imputato) su espressa autorizzazione dal giudice tutelare non determina alcuna violazione del diritto di difesa, in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen., 24 Cost., 6, par. 3, lett. c), C.E.D.U. e 14, par. 2, lett. d), Patto internazionale per i diritti civili e politici, spettando al giudice tutelare conformare i poteri dell'amministratore in relazione alla capacità ed alle esigenze di protezione del beneficiario, in modo tale da garantire allo stesso la scelta del professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo. (Cass 14 novembre 2017, n. 3659)