30.09 - Rileva a tale proposito l'accordo delle parti?

Nulla esclude che la revoca della misura possa essere disposta anche solo in presenza di una volontà concorde delle parti, che, secondo il puntuale apprezzamento del GT, contemperi le esigenze di tutela del soggetto debole, realizzate attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno, con la facoltà per il beneficiario o per taluno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. di proporre la revoca. Così, un nuovo equilibrio familiare ed un miglioramento delle condizioni psico-fisiche del soggetto amministrato possono rendere l'amministrazione di sostegno inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, essendo venuti meno i presupposti che ne avevano giustificato la dichiarazione.

Naturalmente tale accordo non è affatto vincolante per il giudice , che dovrà valutare se alla volontà comune delle parti si accompagni il soddisfacimento delle esigenze di protezione della persona. In un'amministrazione di sostegno di natura intimamente familiare (ricorrenti erano i genitori, beneficiaria resistente, la figlia, amministratore nominato, il figlio), il Tribunale di Voghera con decreto 10.4.2009 (inedito) ha autorizzato le parti a stipulare un atto di destinazione dei beni ex art. 2645 ter c.c., soluzione di utile ed efficace tutela dell'interesse dell'amministrata e successivamente, a stipula avvenuta e su richiesta di tutte le parti, con decreto 25.7.2009 (inedito) ha revocato l'amministrazione di sostegno, "considerato che le soluzioni adottate al fine di proteggere l'amministrata, le terapie in corso presso il (….) ed il rinnovato graduale rapporto con i familiari rendono condivisibile la richiesta di revoca formulata dal nucleo familiare".

In questo senso è necessario sempre avere chiaro che il fine dell’Amministrazione di Sostegno è proteggere le persone fragili. Qualora questa esigenza venga meno si può chiedere la cessazione dell’Istituto qualora invece non si hanno gli strumenti per proteggere le persone fragili allora si devono trovare altre soluzioni senza chiudere l’Amministrazione di Sostegno. La presunta inadeguatezza dell’Amministrazione di Sostegno, nel proteggere una persona fragile, data dalla mancanza di strumenti protettivi per l’Amministrazione di Sostegno stessa  ( ad esempio un soggetto estremamente oppositivo alle cure) non dovrebbe mai portare alla chiusura dell’Amministrazione di Sostegno in quanto la persona si troverebbe sprovvista di protezione e pertanto sarebbe un provvedimento contra legem.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?