26.21 - È possibile chiedere la sterilizzazione forzata di una persona disabile attraverso l’istituto dell’amministrazione di sostegno?

Dato il carattere personalissimo del diritto alla salute, l’istituto della rappresentanza non attribuisce al tutore o all’amministratore di sostegno, il quale è investito di una funzione di diritto privato, un potere incondizionato di disporre della salute altrui. Per l’effetto la richiesta del rappresentante legale di praticare sull’interdetta/beneficiaria un intervento completamente ablativo della capacità riproduttiva della stessa, motivato dall’esigenza di preservare quest’ultima in quanto giovane, appetibile e non in grado di proteggersi da eventuali abusi, sarebbe del tutto aberrante atteso che attraverso tale soluzione si finirebbe per mutilare in maniera irreversibile l’integrità fisica di un soggetto debole, del tutto incolpevole della sua situazione, per compensare vuoti di tutela e la mancanza di un sostegno reale ed efficace da parte della famiglia e delle istituzioni. L’abnormità della prospettata soluzione è ancor più evidente laddove si consideri che attraverso la sterilizzazione potrebbe essere scongiurato soltanto il ‘rischio’ che la stessa concepisca dei figli ma non che possa essere abusata da chicchessia (Trib. Catanzaro, decr. 18 novembre 2013).

In generale, la sterilizzazione coattiva (non quella volontaria), nell’uomo e nella donna, contro e senza il loro consenso, costituisce reato previsto nel nostro ordinamento penale alla stregua di lesione personale gravissima (art. 583, co. 2, c.p.). 


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?