L’art. 404, 1° co., c.c. condiziona la nomina dell’amministratore di sostegno a una infermità o menomazione fisica o psichica che determini l’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Quest’effetto preclusivo della cura dei propri interessi, originato dalla condizione patologica, sembra dover sussistere al momento della richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno. L’attualità è desunta dall’esegesi, specificamente, degli artt. 404 e 407 c.c. È infatti lo stesso articolato normativo a richiedere che la condizione di infermità del soggetto beneficiato dalla misura sia attuale, laddove la norma adopera l’indicativo presente «si trova» e non il condizionale presente «potrebbe trovarsi».
La procedura, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2012, n. 23707), implica il manifestarsi della condizione d’infermità o incapacità della persona e l’insorgere coevo dell’esigenza di protezione cui è ispirata la finalità dell’istituto in questione. L’intervento giudiziario non può quindi che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione d’incapacità o infermità da cui quell’esigenza origina, che, secondo il contesto normativo di riferimento, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti.
Si deve rammentare la differente analisi espressa da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (Trib. Parma, decr. 2 aprile 2004; Trib. Siena, decr. 18 giugno 2007; Trib. Bologna, sez. dist. Imola, decr. 4 giugno 2008; Trib. Modena, decr. 5 novembre 2008; Trib. Firenze, decr. 3 luglio 2009; Trib. Cagliari, decr. 21 ottobre 2009, Trib. Firenze, decr. 22 dicembre 2010), secondo cui l’attualità dello stato di incapacità sarebbe prodromico al mero dispiegarsi degli effetti della misura di protezione. A favore di questa interpretazione militerebbe la lettura combinata degli artt. 406, 408 e 410 c.c. dal cui combinato disposto si potrebbe desumere il potere del giudice tutelare di attivare un’amministrazione di sostegno, in ossequio alle norme, anche in assenza di un contestuale stato di infermità, essendo gli effetti dell’istituto di protezione subordinati all’effettivo insorgere dell’incapacità.
Si può quindi ritenere che prescindendo dall’adesione ad uno dei due indirizzi interpretativi, nel caso di manifestazione di una patologia di tipo degenerativo, sussistano le condizioni per l’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.
La questione acquista particolare rilievo in tutti quei casi in cui la malattia degenerativa si trovi ancora in uno stadio iniziale, che non produca quindi, attualmente, la impossibilità per la persona che ne è affetta di curare i propri interessi, ma che produrrà certamente, rendendo attuale tale impossibilità.
In dottrina si evidenzia altresì che, l’articolo 404 c.c., nell’affermare che la persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi “può essere assistita” da un amministratore di sostegno, abbia inteso individuare nell’attualità della condizione di infermità del soggetto beneficiato dalla misura soltanto il presupposto per la produzione degli effetti e non anche il requisito necessario alla sua istituzione. Secondo questo orientamento la non attualità dell’infermità non può essere ritenuta condizione preclusiva dell’attivazione della misura di protezione, anche in considerazione della peculiarità del diritto tutelato e dei pregiudizi che alla persona potrebbero derivare da un’attivazione non tempestiva.
Stante il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2012, n. 23707) secondo il quale il provvedimento di nomina va disposto “in modo da salvaguardare il diritto della persona alla tutela effettiva, necessaria in quel momento e in quella determinata situazione”, non può non riconoscersi che “in presenza di persone per le quali sussiste rischio di ricaduta nella malattia o di aggravamento futuro della patologia, la soluzione negativa si porrebbe in contrasto” proprio con quella finalità di “salvaguardia del diritto della persona alla tutela effettiva” (Trib. Modena, decr. 10 dicembre 2015).
Pertanto come in più occasioni ribadito “la nomina di a.d.s. non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto, ben potendo essere disposta anche a favore di chi, nell'immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi” (Trib. Modena, decr. 24 febbraio 2014; Trib. Modena, decr. 30 novembre 2014; Trib. Modena, decr. 1luglio 2015; Trib. Modena, decr. 10 dicembre 2015).
In definitiva, laddove è data constatare l’esistenza di situazioni personali patologiche in atto, ovvero ancora in fieri ma già ben presenti e riscontrate clinicamente, deve ritenersi ammessa la nomina di un amministratore di sostegno pur in assenza di un contestuale stato di infermità tale da determinare l’impossibilità di attendere ai propri interessi.