La risposta si rinviene sempre nell'arte. 412 c.c. il quale prevede che gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto istitutivo possano essere annullati su istanza dello stesso beneficiario, dei suoi eredi e aventi causa e dell'amministratore di sostegno.
Anche in tal caso, l'azione è soggetta alla prescrizione di cinque anni che decorrono dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno.