21.06 - Il beneficiario ha diritto ad essere ascoltato dal giudice?

Partendo da una attenta lettura dell'articolo 407 cod. civ., in primo luogo, si evince chiaramente come il testo normativo non preveda la possibilità di deroga all'audizione del beneficiario; la norma infatti specifica che il giudice deve sentire la persona a cui il procedimento si riferisce, ponendo detto inciso come un obbligo e non come una facoltà. Nel contempo non sono previsti casi in cui tale obbligo possa essere diversamente evaso. Lo stesso è talmente cogente da prevedere anche la possibilità che il giudice si rechi appositamente presso il beneficiario qualora sia impossibile provvedere all'audizione presso il tribunale. Se l'audizione non fosse stata ritenuta indispensabile dal legislatore non sarebbe stato necessario inserire questa precisazione, ne sarebbe stato necessario precisare che il giudicante debba tenere conto dei bisogni e delle richieste della persona da proteggere. Queste ultime istanze, infatti, potranno meglio essere valutate dal giudice durante l'audizione diretta in cui il beneficiario della misura potrà relazionarsi (in base alle sue possibilità) con il magistrato. 

Il giudice, pertanto, non potrà aprioristicamente ritenere inutile l'esame de beneficiario ma, dovendo rispettare il disposto dell'art. 407 cod. civ., dovrà verificare personalmente le reali capacità residue del medesimo. 

Nonostante l’indicazione legislativa, però, alcuni tribunali ritengono superflua l’audizione del beneficiario quando il medesimo si trovi nell’impossibilità totale di esprimersi, sostituendo in tal caso l’adempimento con una certificazione del medico curante attestante lo stato di incapacità (questo è, ad esempio, l'orientamento consolidato del giudice tutelare di Bologna). 

Tale modalità è però in contrasto con lo spirito della riforma introdotta dalla Legge 6/2004. Con l'introduzione della misura di protezione di cui agli art 404 e seguenti cod. civ., infatti, il legislatore ha voluto compiere una vera rivoluzione delle misure di protezione ponendo al centro della tutela il soggetto debole. La riforma ne valorizza le sue residue capacità, lasciandogli ove possibile un campo (anche minimo) di indipendenza, ne tutela il patrimonio, affidandolo ad un amministratore, si prende cura della sua salute, permettendo al nominato amministratore di seguire il decorso delle cure insieme al beneficiario o di prestare in sua vece, quando necessario, il consenso ai trattamenti sanitari. Il beneficiario, quindi, è considerato soggetto partecipe, e non meramente passivo, della gestione di quella che resta la sua vita, tanto è vero che l''amministratore di sostegno è sempre tenuto ad informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti di gestione che devono essere compiuti.

Se questa è dunque la ratio ispiratrice delle novellate misure di protezione non si può essere d'accordo con una lettura dell’407 che non preveda un obbligo di audizione del beneficiario.

Tale adempimento è infatti un momento fondamentale in cui il giudice riesce, anche grazie alla sua esperienza, a rendersi conto della reale situazione del soggetto da proteggere; è infatti solo in quel momento che il procedimento permette un contatto diretto tra giudicante e tutelando, fino ad allora noto allo stesso solo tramite atti e relazioni di terzi.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?