21.04 - Il giudice tutelare potrebbe impedire al beneficiario il compimento di un atto personale, quale ad esempio il matrimonio?

Tale questione è stata ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, con orientamenti contrapposti.

Eppure, non può escludersi che corrisponda proprio all'interesse del beneficiario il divieto di compiere un determinato atto di natura personale ed infatti la possibilità di limitare la capacità di agire, da parte del giudice tutelare, è prevista esplicitamente dall'art. 411 c.c. Tale disposizione prevede che il giudice passa disporre che determinate limitazioni, previste dalla legge per l'interdetto l'inabilitato, si estendano al beneficiario, avuto riguardo all'interesse del medesimo e a quello tutelato dalle predette disposizioni. La norma aggiunge che il provvedimento che prevede tale limitazione deve essere motivato (v. Trib. Trieste, 28 settembre 2007).

Sul piano pratico, vengono in considerazione numerosi casi in cui un anziano della carità decide di sposare la giovane badante extracomunitaria, la quale è pronta matrimonio per più che evidenti ragioni economico-patrimoniali. 

Si pensi al caso, realmente accaduto (Trib. La Spezia,4 marzo 2020), di un uomo, beneficiario dell’amministrazione di sostegno, che aveva manifestato più volte l’intenzione di voler sposare la compagna con cui conviveva da ormai sei anni. Tuttavia, gli interessati non erano riusciti a sposarsi perché l’uomo, alla data dell’attuale ricorso presentato dai genitori e dal fratello, si trovava in coma a seguito di un’emorragia cerebrale, trovandosi dunque in uno stato di incapacità di manifestare il proprio consenso.

Al riguardo, il giudice ribadisce che il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato.

Pertanto, essendo fondamentale la libertà del beneficiario di contrarre matrimonio, egli potrà manifestare il proprio consenso autonomamente o assistito dall’amministratore di sostegno.
L’eventuale divieto di contrarre matrimonio viene disposto - a tutela dell’interesse del beneficiario – nell’ipotesi di una totale incapacità di intendere e volere del soggetto, oppure laddove egli non sia in grado di comprendere adeguatamente le conseguenze della scelta. Non può, infatti, sostituirsi un terzo, nel caso di specie l’amministratore di sostegno, al beneficiario, essendo quello del matrimonio un atto personalissimo.
Il consenso a contrarre matrimonio deve necessariamente essere espresso da un soggetto cosciente, non potendo al contrario essere manifestato dall’amministratore di sostegno, nemmeno in sua rappresentanza (o come nel caso di specie, in sua sostituzione).
Pertanto, il Tribunale de La Spezia rigetta la richiesta di estensione dei poteri in capo all’amministratore di sostegno, avanzata dai parenti dell’assistito, confermando i poteri precedentemente attribuiti allo stesso amministratore con apposito decreto.


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