20.11 - Revoca ed esonero dall’incarico

L’art. 384 c.c. stabilisce che “il Giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri oppure si sia dimostrato inetto all’adempimento dei doveri derivanti dall’ufficio tutelare o sia diventato immeritevole dell’ufficio”.

La norma si applica anche all’amministratore di sostegno per effetto del richiamo operato dall’art. 411 c.c..

Da segnalare in ambito sanitario il decreto del G.T. Trib. Treviso 7.06.2018 che ha disposto la rimozione dall’incarico della figlia ads che non aveva riferito al GT il contrasto con i sanitari in merito all’applicazione della PEG.

Prima di procedere alla rimozione dell'amministratore di sostegno il Giudice Tutelare si può avvalere della possibilità offertagli dall'art. 44 delle disp att. c.c., ai sensi del quale, il giudice tutelare può convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno, allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell’amministrazione, al fine "di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario". 

Si può individuare nella rimozione dell'amministratore di sostegno una causa di cessazione dall'ufficio che, a differenza dall'esonero (predisposto a difesa degli interessi dell'amministratore di sostegno), è contemplata al fine della difesa degli interessi del beneficiario allorché il comportamento dell'ads anche incolpevole possa pregiudicare gli interessi del beneficiario stesso.

Quanto all'ipotesi in cui il titolare dell'ufficio si sia dimostrato "inetto nell'adempimento" dei suoi poteri, non si ha alcun riferimento al dolo, o alla colpa, di detto soggetto, sicché si può ritenere che l’inettitudine consista, in definitiva, nell'inefficienza del titolare dell'ufficio, che può essere ascritta ad inidoneità sopravvenuta, o anche a fatti indipendenti dalla sua volontà,

Ne consegue che la rimozione non va configurata, necessariamente, come una sanzione nei confronti del titolare dell'ufficio, quanto, piuttosto, come un necessario intervento nell'interesse esclusivo del beneficiario.

In ordine al procedimento di rimozione si deve osservare che prima di essere rimosso l’amministratore di sostegno deve essere sentito in modo da potersi eventualmente discolpare esponendo del caso le proprie difese. Afferma infatti l’art. 384 comma 2 c.c. che “il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato” fatta eccezione per i casi urgenti che non ammettono dilazione, nel qual caso l’amministratore può essere sospeso immediatamente. 

Ove questi non si presenti, nonostante la regolare notifica della convocazione, potrà senz'altro essere rimosso dall'ufficio. 

Infine, per quanto riguarda l’ipotesi di esonero dall’incarico va ricordato che trattandosi di munus publicum l’amministratore di sostegno non può considerarsi esonerato dall’esercizio delle sue funzioni prima che l’altra persona sia stata nominata in sua vece ed abbia assunto l’ufficio ossia abbia prestato giuramento.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?