20.08 - L’amministratore di sostegno è pubblico ufficiale ?

L’amministratore di sostegno può incorrere in responsabilità penale. Per accertare di quale natura sia la responsabilità penale dell’amministratore di sostegno occorre tenere conto della veste che assume allorquando entri nell’esercizio delle sue funzioni, vale a dire dal momento in cui presta il giuramento di rito.

Seppur non espressamente previsto dalla legge, per l’orientamento prevalente l’amministratore di sostegno è un pubblico ufficiale.

Dal punto di vista formale e sostanziale, la disciplina stabilita dal codice civile in materia di amministrazione di sostegno pone l’amministratore di sostegno sullo stesso piano del tutore con gli obblighi e gli effetti penali che la sua qualità di pubblico ufficiale comporta. Occorre tenere conto della reale attività svolta dal titolare dell’incarico senza che rilevi la sussistenza di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.  

La qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della P.A., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

La qualifica di pubblico ufficiale può essere ricollegata pertanto allo svolgimento di una potestà autoritativa o di una potestà certificativa. 

L'amministratore di sostegno esplica un'attività giuridica che si rende necessaria per la cura della persona a lui affidata e per la gestione dei suoi beni; in tale sua veste, l’amministratore di sostegno può esercitare anche una potestà certificativa nella redazione del rendiconto annuale da sottoporre al controllo del giudice tutelare. L'incarico è conferito dal giudice per svolgere un'attività «ausiliaria» all'esercizio di una funzione giudiziaria. Questa sola circostanza è idonea a qualificare come «pubblica funzione» l'attività svolta. Del pari, la direzione e la vigilanza del giudice e le finalità assegnate all'istituto evidenziano il carattere pubblicistico dello stesso.

Vi sono tuttavia anche altre teorie ad avviso delle quali contrariamente al prevalente orientamento la disciplina dettata in materia di tutela e di amministrazione di sostegno non avrebbe natura di diritto pubblico ma sarebbe un ufficio di diritto privato.

Secondo queste teorie si ritiene attagliarsi più propriamente all’istituto dell’amministrazione di sostegno la figura dell’ufficio di diritto privato: la connotazione pubblicistica degli interessi sottesi agli strumenti di protezione varrebbe a definire l’amministrazione di sostegno quale ufficio di diritto privato caratterizzato da un “munus” di diritto pubblico che gli consentirebbe di perseguire anche un interesse pubblico.


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