20.06 - L’art. 2048 c.c. è applicabile all’amministratore di sostegno?

A differenza di quanto stabilisce l'art. 2047, nella previsione del successivo art. 2048 c.c. i minori o i tutelati non sono necessariamente privi della capacità di intendere o volere.

L’eventuale applicazione della norma all’amministratore di sostegno deve ritenersi limitata all’ipotesi del beneficiario affetto da menomazione che incida sulla sua capacità di autodeterminazione e che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali. Diversamente si verrebbe a creare una discriminazione “a contrario” per la persona amministrata, con tutti i riflessi antiterapeutici che una parte della dottrina (non solo giuridica ma anche psichiatrica) fa discendere dalla deresponsabilizzazione dell’incapace ex art. 2046 c.c. Le nuove direttive cui si informa la scienza psichiatrica auspicano, infatti, la responsabilizzazione patrimoniale dell’incapace, in sostituzione dell’attuale immunità, nel rilievo che una svolta in questa direzione determinerebbe il risultato positivo di un effetto terapeutico per il malato, quasi come un riscatto sociale (Agresta, 2005)

Tale limitata responsabilità dell’inabile avrebbe tra l’altro riflessi positivi dal punto di vista terapeutico e di responsabilizzazione del soggetto debole, avendo la psichiatria moderna evidenziato in più occasioni le conseguenze antiterapeutiche della deresponsabilizzazione del sofferente psichico (Cendon 2005).


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?