20.03 - Di che natura è la responsabilità civile dell’AdS verso il beneficiario?

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 411 e 382 c.c., qualora l’amministratore di sostegno non adempia ai propri obblighi (di fonte legale o giudiziale - provvedimento di nomina) verso il beneficiario con la diligenza del buon padre di famiglia, è responsabile dei danni cagionati a quest’ultimo. 

La responsabilità dell'amministratore di sostegno ex art.382 c.c. sotto l’aspetto civilistico ha natura "contrattuale" in quanto i doveri dell’amministratore riguardano un rapporto obbligatorio che intercorre con il beneficiario in conseguenza del decreto di nomina da parte del giudice tutelare.

È importante sottolineare che la responsabilità dell’amministratore di sostegno sotto l’aspetto civilistico è una responsabilità specifica e limitata agli atti e ai compiti affidatigli dal giudice tutelare nel decreto di nomina.

Nel caso in cui emerga un inadempimento dell’ads ai compiti affidatigli nel decreto di nomina, graverà sull’ads l’onere di provare che l’inadempimento è stato dovuto ad una causa a lui non imputabile.

La domanda di risarcimento dei danni deve essere proposta avanti al Tribunale ordinario; nessuna competenza al riguardo ha il giudice tutelare.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?