I Tribunali adottano proprie prassi, che, tuttavia, hanno il difetto di essere localistiche e non conosciute e di non assurgere a livello di verie propri protocolli o di prassi comuni per la liquidazione dell’indennità.Una delle prime esperienze tabellari conosciute è quella adottata dalTribunale di Varese (“Protocollo interno per la liquidazione dell’indennità ex art. 379 c.c.”, elaborato nel 2011), che liquida leindennità secondo calcoli percentuali, partendo dal reddito e dalpatrimonio del beneficiario, con incrementi sulla base della “difficoltà dell’amministrazione”. All’importo così calcolato vengono aggiunte le spese documentate.
Il 13.11.2017 viene sottoscritto un simile protocollo presso il Tribunale di La Spezia, che, avvalendosi di tabelle di calcolo liquidanoall’amministratore di sostegno un’equa indennità, tale calcolo tiene inconsiderazione, la capienza del patrimonio del beneficiariorapportato alla difficoltà della sua gestione, l’età del beneficiario e lesue aspettative di vita correlate alla possibilità dell'incremento del suo patrimonio.
A seguire nel 2019 altri protocolli furono sottoscritti presso i Tribunali di Trento, Palermo, Lanciano, Isernia, Padova, Siena, nonché si sono succedute circolari di indirizzo, come presso il Tribunale di Roma, tutte basate su tabelle indicative del patrimonio del beneficiario e sul lasso temporale dell’amministrazione di sostegno.
L’utilità data da questi protocolli dovrebbe essere quella di avere unalinea di condotta comune in tutti i Tribunali di Italia, come il ruolo dell'amministratore di sostegno è stabilito dalla legge ed è uguale in tutti i Tribunali, altrettanto deve essere la considerazione di tale ruolocon la possibilità del riconoscimento di un’equa indennità che siaunivoca ovunque, i Tribunali, unitamente ai Consigli degli ordini degli avvocati, si stanno attivando affinché vengano stilate linee guida sotto forma di protocolli.