17.02 - Con quali modalità il beneficiario può indicare al GT la sua preferenza?

Sono tre le modalità principali attraverso le quali il beneficiario può indicare per sé stesso, per il tempo in cui si rende necessario, un amministratore di sostegno.

  1. anzitutto attraverso la domanda di parte: tra le novità, invero molto opportune, della legge 6/2004, vi è proprio la legittimazione attiva dell'interessato, il quale, se conserva una pur residua capacità d’intendere e volere, potrà sottoscrivere direttamente l'istanza, ivi inclusa la possibilità di conferire apposito mandato al difensore, ai fini della emissione della misura di protezione, in essa indicando la persona candidata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, magari corredata dai motivi che suggeriscono tale nomina.
  2. In secondo luogo il soggetto della cui amministrazione si discute, potrà esprimere le proprie preferenze, anche per quanto concerne la persona che si occuperà dei suoi interessi, nel corso del suo esame da parte del giudice tutelare. Il giudice verificherà nel corso dell'audizione se le indicazioni fornite dal diretto interessato siano attendibili e se ad esse si possa dare piena adesione.
  3. In terzo luogo la indicazione può avvenire attraverso una designazione anticipata, nelle forme specificamente previste dalla legge, la quale richiede l'intervento del pubblico ufficiale – id est del notaio.

Tale designazione viene fatta dallo stesso interessato, allorché questi si trova in condizioni di piena capacità, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La legge mostra in questo caso di voler attribuire il massimo rilievo alla designazione anticipata, e all'obiettivo di rispettare le volontà della persona, le quali possono essere disattese solo in presenza di gravi motivi, che dovranno essere esplicitati nel decreto del giudice tutelare, ove dovesse disporre la nomina di un soggetto diverso.

La previsione potenzialmente vincolante della designazione anticipata rientra pienamente nella prospettiva di massima promozione e protezione delle volontà della persona; essa tuttavia non ha dato luogo ancora ad una diffusa pratica di redazione di atti di designazione anticipata.

Lodevole da questo punto di vista si segnala l'iniziativa dei Consigli del notariato che applicano, anche in virtù di convenzioni stipulate con alcuni enti locali, tariffe agevolate per gli atti di designazione anticipata, sino alla gratuità per i soggetti con reddito inferiore a determinate soglie.

Parte della dottrina rinviene un parallelismo tra la designazione anticipata e testamento biologico.

Conferma questo indirizzo l’intervenuta legge sul biotestamento, la 22.12.2017 n. 219, titolata “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, la quale consente che le disposizioni anticipate di trattamento possano essere redatte per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso le strutture sanitarie delle regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al servizio sanitario nazionale e prevede anche disposizioni specifiche per le amministrazioni di sostegno1.

Quanto alla forma dell'atto di designazione anticipata, oggi si tende a riconoscere una più ampia libertà di forme nella designazione anticipata.

Sempre con riferimento alla designazione anticipata, si segnala come molto opportuna l’istituzione dell’apposito registro.

A partire dal 1° gennaio 2018 tutte le designazioni fatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata sono inserite in un registro dedicato che consentirà a qualsiasi notaio italiano di verificare l’esistenza di tali atti e presso quale collega sono depositati. Il Consiglio Nazionale del Notariato provvederà a stabilire, tramite apposite convenzioni con il Ministero della Giustizia, le modalità con le quali il registro potrà essere messo a disposizione dei singoli Giudici tutelari e delle strutture sanitarie, al fine di consentire loro un accesso diretto alle informazioni.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?