16.10 - Nel caso in cui insorgano contrasti tra i familiari e l'amministratore di sostegno, che cosa si può fare?

Tale evenienza è purtroppo più frequente di quanto possa immaginarsi. 

Succede, infatti, non di rado, che quando viene nominato Ads un soggetto esterno alla cerchia familiare o anche un familiare, uno o più dei familiari del beneficiario si sentano 'messi da parte', assumendo conseguentemente un atteggiamento di diffidenza e sfiducia nei confronti dell'Ads. 

In tali casi, l'Ads dovrebbe opportunamente cercare di guadagnarsi la fiducia dei familiari, ciò che tuttavia non è sempre facile. La difficoltà è anche legata alla convinzione che l'Ads coltivi "mire" sul patrimonio del Beneficiario, quello stesso patrimonio che 'un domani' dovrebbe entrare nella disponibilità dei familiari eredi. 

La causa dei 'malumori' non va però sempre attribuita all'atteggiamento diffidente dei familiari.

Vi sono, infatti, amministratori di sostegno che non si prodigano per creare rapporti positivi con i familiari; e anzi, vi è una certa tendenza ad estromettere costoro da ogni possibilità di interazione. 

Eppure, il più delle volte soltanto gli stretti congiunti (i genitori, i fratelli, i figli, il coniuge o il convivente) conoscono e possono farsi interpreti dei desideri e delle aspirazioni del beneficiario.

Sul piano strettamente giuridico, tuttavia, il codice civile non contempla un obbligo informativo dell'ads nei confronti dei familiari. Di conseguenza, il rifiuto dell'amministratore di sostegno di dare informazioni ed interloquire con i familiari non può essere assunto a motivazione sufficiente per la rimozione dell'amministratore di sostegno dall'incarico.

L'art. 410, I co. c.c. fa carico all'amministratore di sostegno di svolgere i propri compiti tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410, co. 1 c.c.). e il II comma della disposizione aggiunge che l'ads ha il dovere di riferire al beneficiario degli atti compiuti nel suo interesse, mentre, se compiuti contro la volontà della persona, ne deve dare informazione anche al giudice tutelare (art. 410, co. 2 c.c.).

Non vi è, invece, alcun obbligo informativo dell'Ads ai familiari. 

Nè, va aggiunto, i familiari hanno accesso al fascicolo dell'Ads per prendere visione delle relazioni informative depositate annualmente dall'ads. 

Qualora abbiano il sentore che qualche cosa non va nella gestione dell'ads, i familiari hanno, tuttavia, la possibilità di proporre ricorso al giudice tutelare, secondo quanto consente il secondo comma dell'art. 410 c.c.: "In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti". 

Se i contrasti riguardano atti che l’amministratore ha compiuto in violazione di leggi o non previsti dal decreto di nomina, la persona amministrata, i suoi eredi, il pubblico ministero e possono chiedere al giudice tutelare il loro annullamento (art. 412, co. 1 c.c.).  


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?