15.02 - E' sempre possibile proporre il ricorso in Cassazione avverso il provvedimento della Corte d’Appello?

La risposta letterale sembrerebbe scontata: in base all'art. 720-bis c.p.c. anche il provvedimento emesso in sede di reclamo dalla Corte d'appello in questa materia è, a sua volta, impugnabile avanti alla Cassazione.

Tuttavia, un consolidato orientamento del S.C. ha finito per limitare grandemente questa affermazione di principio, attraverso una interpretazione restrittiva della norma appena citata.

Secondo questo indirizzo, infatti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei confronti di quei decreti che hanno carattere decisorio, "quali quelli che dispongono la apertura o la chiusura dell'amministrazione", non anche nei confronti di quelli a carattere gestorio od amministrativo "quale è quello che dispone la rimozione e la sostituzione dell'amministrazione di sostegno", sempre revocabili o modificabili dal giudice sulla base di sopravvenute considerazioni.

Sul punto può citarsi Cass. 12 gennaio 2012, n. 352, in un caso di provvedimento della Corte d'Appello di Ancona che aveva revocato la nomina della figlia della beneficiaria quale ADS, nominando in sua vece un professionista legale, stanti i gravi contrasti esistenti fra madre e figlia, tali da pregiudicare una corretta dinamica e l'instaurazione di una relazione collaborativi nell'ambito dell'istituto dell'ADS.

In precedenza, aveva condiviso tale indirizzo anche Cass. 10 maggio 2011, n. 10187: la Corte ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, a norma dell'art. 720-bis, ultimo comma, c.p.c., avverso i provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello, in sede di reclamo, in tema di rimozione e sostituzione ad opera del Giudice tutelare di un amministratore di sostegno, attesa la loro natura meramente ordinatoria e riferendosi la norma menzionata solo ai decreti di apertura o chiusura dell'amministrazione.

Tale consolidato indirizzo è stato tuttavia, più recentemente, rimesso in discussione. Tanto è vero che la recentissima Cass. 26 agosto 2020, n. 17833, ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’assegnazione alle S.U. della questione se la competenza della Corte d'Appello sul reclamo, prevista dall'art. 720-bis c.p.c., sussista per qualsiasi provvedimento pronunciato dal giudice tutelare con riguardo alla misura dell'amministrazione di sostegno, in deroga all'art. 739 c.p.c., oppure se tale speciale competenza per l'impugnazione sussista unicamente per provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria, ferma restando la competenza del Tribunale, alla stregua della disposizione comune predetta.


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