12.05 - E’ prevista la condanna alle spese processuali?

No, la legge che disciplina l’amministrazione di sostegno non disciplina la regolamentazione delle spese processuali ma la condanna viene ritenuta possibile, per via interpretativa, ove il provvedimento che definisca il procedimento statuisca su posizioni soggettive in contrasto (nel caso di soccombenza di un soggetto rispetto a un altro) mentre viene esclusa quando il provvedimento si esaurisca in un intervento del giudice di tipo amministrativo.

Più precisamente, nel procedimento per la nomina dell’amministrazione di sostegno, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, in mancanza di espressa disciplina, deve farsi riferimento ai principi generali dettati in materia di volontaria giurisdizione - posto che il procedimento in parola ha ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi ma la protezione a favore di un soggetto fragile ed è all'evidenza un procedimento di volontaria giurisdizione

“Tali principi escludono l’applicazione dei criteri di liquidazione stabiliti dagli artt. 91 e ss c.p.c. quando il provvedimento definitivo si esaurisca in un intervento del giudice di tipo amministrativo” (Cass. 1.7.2004, n. 12021).

“Le disposizioni degli art. 91 e ss. c.p.c., trovano invece applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca statuisca su posizioni soggettive in contrasto (Cass. 21 marzo 1989, n. 1416 in Giust. civ. Mass. 1989, fasc.3; il caso riguarda un procedimento per l’autorizzazione al rilascio di passaporto, promosso da un genitore di figlio minore privo dell’assenso del coniuge, nel quale la Corte ha ritenuto non corretto il diniego del rimborso delle spese processuali in favore della parte, limitatamente all’attività che quest’ultima aveva vittoriosamente svolto in rappresentanza ed a tutela degli interessi del figlio).

Dall’insegnamento della Giurisprudenza di legittimità si ricava, infatti, che “se vi è soccombenza di un soggetto rispetto a un altro, anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione deve pronunciarsi condanna alle spese sulla base del principio generale codificato nell’art.91 c.p.c.” (Trib. Milano Sez. V, 19.01.2018, in banca dati De Jure – Giuffrè  F. Lefebvre ; Cass.31.08.2007 n.18459 in Giust civ. mass,2007,7-8 e in banca dati De Jure 2020; Cass.16.05.2007 n.11320 e Cass.30.01.2006 n.1856 in Giust. civ. Mass. 2006, 1, richiamate da Trib. Milano cit.; Cass. Civ. sez.VI, 28.11.2017, n.28331 in Banca Dati De Jure 2020 Tribunale Salerno sez. I, 24/10/2006 in banca dati De Jure, 2020; Corte appello Milano, 15/12/2004 in Giur. merito 2006, 3, 650; Corte appello Genova sez. I, 10/04/2020, n.366 in banca dati De Jure, 2020).

L’estensione analogica del citato principio generale dettato dall’art.91 c.p.c. ai procedimenti camerali, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza per lo più in materia condominiale (revoca dell’amministratore), trova, nel procedimento di nomina dell’Amministratore di sostegno che qui interessa, il limite della soccombenza rispetto all'altrui richiesta, presupposto di non immediata individuazione allorquando, il procedimento abbia struttura tipicamente unilaterale, ossia laddove ricorrente e beneficiario siano la stessa persona. 

Diversamente, quando la richiesta della misura di protezione provenga da un soggetto diverso dal beneficiario è possibile che la legittima (e talvolta non infondata) resistenza di quest’ultimo dia l’avvio ad un procedimento di tipo contenzioso - e ciò nella prassi avviene di sovente -  con la conseguente soccombenza di una delle parti, alla quale, dovrebbe fare seguito -  ad avviso di chi scrive ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale di cui si è detto - la condanna alla spese del soccombente, ma che invero avviene piuttosto infrequentemente.

V’è, tuttavia, da segnalare l’esistenza di una giurisprudenza di merito che, sul solco dei principi dettati dalla Corte di Cassazione in materia di regolamento delle spese nei procedimenti camerali e sopra richiamati, ha aperto la strada alle pronunce di condanna ex art.91 comma 3 c.p.c dei quali si dirà nel successivo paragrafo 12.6.

Nell’ambito di tale giurisprudenza si ritiene utile menzionare alcuni decreti del Tribunale di Modena, (tutti in www.personaedanno.it). Nel primo, emesso il 19.11.2009, è stata accolta parzialmente la domanda, con un'assistenza per i soli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e condannata della figlia ricorrente a rifondere al beneficiario le spese del grado e della consulenza medico-legale, attesi "i sin troppo scoperti interessi egoistici della ricorrente e il tentativo di strumentalizzare a propri fini una disciplina di legge esclusivamente rivolta a dar ausilio a persone deboli". Il secondo decreto, emesso il 2.2.2009, è di rigetto del ricorso, con condanna del figlio ricorrente a rifondere alla madre resistente le spese di lite, stante il maldestro tentativo del primo, che, "lungi dal portare la contenziosa questione con la sorella nella sede sua propria (il giudice civile ordinario), ha tentato di far valere i propri interessi economici attraverso la strumentalizzazione di una disciplina improntata al perseguimento delle ben diverse finalità del sostegno (…) di cui non si coglie traccia nell'iniziativa e nel comportamento processuale del ricorrente". Nel terzo decreto, emesso il 13.3.2008, il tribunale emiliano, nell'accogliere la domanda di amministrazione di sostegno, ha compensato le spese del grado (disattendendo così la richiesta di condanna della beneficiaria da parte della figlia ricorrente e dell'altra figlia costituita), nel rilievo che "nella specie non è individuabile alcun contrasto tra le due sorelle con il riguardo alla madre beneficiaria, dato che entrambe hanno concluso concordemente per la nomina di un amministratore di sostegno individuabile preferibilmente in un terzo estraneo rispetto alla famiglia (…), mancando un contrasto di pretese tra le parti, le spese sono compensate".


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