09.01 - A chi spetta la nomina dell’amministratore di sostegno?

Uno degli aspetti che immediatamente colpiscono è l'attribuzione della cognizione dei ricorsi in questa materia ad un giudice monocratico e non al collegio, nonostante sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. Vi è in questa attribuzione una evidente deroga all'art. 50-bis c.p.c., che prevede invece la composizione collegiale del Tribunale "nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia diversamente previsto".

L'ampiezza della deroga è temperata dal fatto che in questa materia non si è di fronte ad una "causa" in senso tecnico (salvo nelle situazioni che possano dar luogo a limitazioni della capacità e altre decadenze in capo alla persona con fragilità e questa sia formalmente costituito e resista all'avversa iniziativa). Inoltre, la stessa norma generale sulla composizione dell'organo decidente eccettua le disposizioni che "prevedono diversamente" e fra queste si pongono, appunto, quelle in tema di competenza nel procedimento per la nomina dell'ADS. L'art. 404 c.c. dispone, pertanto, che la nomina dell'ADS sia di spettanza del Giudice tutelare del luogo in cui la persona "che si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi" ha la residenza o il domicilio.

Va notato che, con esclusivo riferimento al cittadino italiano trasferito all'estero, a seguito della C. Cost. 18 febbraio 2010, n. 51, il console ha ricevuto il potere di provvedere alla nomina dell'amministratore, avendo la corte ritenuto illegittima la norma contenuta nell'art. 34 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, nella parte in cui attribuisce a detto organo le funzioni di giudice tutelare, riferendosi espressamente ai soli cittadini minorenni, interdetti, emancipati ed inabilitati, ma non anche i soggetti beneficiari della nuova misura di protezione.


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