06.06 - L’anziano non infermo né carente di autonomia può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno?

Tendenzialmente no: l'impossibilità di provvedere ai propri interessi in modo autonomo, unitamente ad una infermità, è presupposto della applicabilità dell'ADS. 

La sola età avanzata, non accompagnata da infermità (psichica o fisica anche temporanea) o inadeguatezza gestionale che renda impossibile provvedere ai propri interessi, non giustifica e quindi non consente l'apertura dell'Amministrazione di sostegno.

La giurisprudenza (Trib. Lamezia Terme, sentenza 20.12.2012, in www.ilcaso.it) ha affermato che :  "la ratio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno - volta a salvaguardare, per quanto possibile l'autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonché ad impedire interventi invasivi della sua vita e la sua attività - impone di escludere il ricorso a tale misura di protezione ove l'individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio: ciò, ovviamente, anche in caso di avanzata età del soggetto, ove lo stesso possa farsi aiutare da persone di maggiore competenza con gli strumenti del mandato e della rappresentanza", in applicazione del principio poco tempo prima affermato dalla Suprema Corte ( Cass. Civ., Sez. I, sentenza 2.10.2012, n. 16770) .

Inoltre, l'apertura dell'ADS non può essere chiesta dai Servizi che dovrebbero prendere in carico la persona in modo strumentale al fine cioè di sottrarsi ai propri doveri di cura, presa in carico ed assistenza; in altre parole,  i Servizi che hanno in carico la persona – che pure possono chiedere l'apertura dell'ADS – non possono utilizzare questo strumento per evitare di doversi impegnare essi stessi nei confronti dell'anziano che assistono.

È interessante, in tal senso,  richiamare quanto affermato da Trib. Modena con  decreto 6.8.2009, in www.personaedanno.it: "l'amministrazione di sostegno non deve essere strumentalizzata dai servizi sociali e/o di salute mentale che, in difetto dei relativi presupposti, volessero in tal modo ottenere l'esonero dalle attività di assistenza cui sono istituzionalmente deputati. Conseguentemente, all'amministratore di sostegno può essere demandato l'incarico - esplorativo - di valutare se le condizioni del beneficiario siano realmente tali da giustificare una stabile a.d.s., oppure se, in mancanza di particolari esigenze patrimoniali e della persona, le relative problematiche possano invece trovare organica e naturale gestione da parte dei predetti pubblici organismi, senza necessità di imporre limitazioni della capacità d'agire dell'interessato".

Come osservato anche dal Tribunale di Vercelli con provvedimento del 16 ottobre 2015, in www.altalex.it, “non ogni fragilità del soggetto conduce alla nomina di una amministratore di sostegno ma occorre che tale vulnerabilità provochi un ostacolo nell’esercizio dei diritti o precluda vantaggi e utilità”: così alla persona anziana ultranovantenne non affetta da alcuna patologia ma con soli deficit visivi e uditivi e difficoltà di deambulazione in conseguenza dell’età è stata respinta la nomina di un amministrazione di sostegno per la presenza di un servizio di assistenza domiciliare quotidiano che l’aiutava.


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