Nulla impedisce che la domanda di apertura dell' amministrazione di sostegno possa essere presentata in pendenza del procedimento di interdizione.
Tuttavia, il giudice tutelare non potrà procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno sino a quando non possa escludersi che il procedimento davanti al tribunale si concluderà con la pronuncia di interdizione. In altri termini, la nomina dell'amministratore di sostegno potrà essere effettuata soltanto alla definizione del giudizio di interdizione (v. Trib. Roma, 9 novembre 2005).