03.10 - Il giudice tutelare il quale, nell’ambito della gestione di una tutela o di una curatela, constati il sopravvenuto venir meno delle condizioni applicative della vecchia misura di protezione, come dovrà operare?

La soluzione si rinviene nell'art. 429 secondo comma c.c.

Il giudice tutelare deve vigilare costantemente per accertare che la causa di interdizione o di inabilitazione sia ancora attuale, e dovrà quindi informare il pubblico ministero nel caso in cui risulti che la causa sia venuta meno.

L'assolvimento di detto obbligo informativo comporterà che il pubblico ministero dia impulso al procedimento di revoca della vecchia misura e per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Sempre ai sensi dell'art. 429 c.c., l'iniziativa per la revoca della vecchia misura può essere domandata dello stesso tutore (o curatore).


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?